La petizione online su “Change.org”, promossa da Confconsumatori
al fine di far ottenere ai consumatori il rimborso in denaro, ha
superato le 20mila firme e il conteggio continua a salire di ora in ora.
“Un risultato importante che conferma l’ingiustizia delle disposizioni
legislative di fine aprile che consentono tutt’ora agli operatori di
rimborsare a mezzo voucher chi ha acquistato biglietti per trasporti,
concerti ed eventi o ha prenotato vacanze, a causa dell’emergenza
sanitaria da nuovo Coronavirus” commenta l’associazione dei consumatori.
Confconsumatori: “Voucher soluzione scellerata”
Confconsumatori si da subito ha parlato di “una soluzione scellerata
che chiudeva totalmente alla possibilità di rimborso in denaro”.
L’associazione lo aveva sostenuto anche nelle audizioni parlamentari di
questo periodo e nella richiesta di un tavolo di lavoro che affrontasse
la questione. Gli interventi sul punto dell’Antitrust e della
Commissione Europea hanno confermato che non si trattava, così come non
si tratta, di una mera posizione rivendicazionistica, ma della
contestazione di una soluzione ingiusta, da molti punti di vista. “La
petizione online – spiega l’Avvocato Carmelo Calì, Responsabile
nazionale del Settore Trasporti dell’associazione – è stata rivolta ai
Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed al Presidente della Repubblica e ci auguriamo, che, dopo questo primo
risultato, tali Autorità si rendano conto che una modifica legislativa
non é più rinviabile”. Confconsumatori proseguirà nella sua battaglia
continuando, innanzitutto, a chiedere il sostegno alla sua posizione,
proseguendo con la petizione online su “Change.org”, affinché
altre firme vadano ad aggiungersi alle già 20.347 risultanti ad oggi. A
questo link http://chng.it/8fWsDtXGLh chiunque vorrà potrà sottoscrivere la petizione e condividerla anche sui canali social.
Perché non basta il buono
Oltre a quantocritto dall’Antitrust e dalla Commissione Europea,
Confconsumatori ribadisce che il voucher al posto del rimborso in
denaro, oltre che non condivisibile, é oggettivamente ingiusto perché
non garantisce al consumatore la restituzione effettiva del servizio
acquistato. Infatti, nel momento in cui il turista sceglierà di
utilizzare il voucher per l’acquisto di un nuovo pacchetto turistico, si
potrebbe trovare di fronte ad una lievitazione dei prezzi che lo
costringerebbe ad un ulteriore esborso per garantirsi un pacchetto
turistico di qualità equivalente a quello annullato. Difatti, la legge
di conversione n. 27/2020 non prevede e garantisce che il voucher
consenta la possibilità di usufruire di un pacchetto turistico di
qualità equivalente a quello acquistato. Anche per i titoli di viaggio
si pone la stessa questione.
L’impossibilità di cambiare intestazione
Tornando ai pacchetti turistici, altra questione non garantita dal
voucher è la mancata previsione della possibilità per il consumatore,
già disciplinata nel Codice del Turismo all’art. 38, di poter cedere,
previo preavviso dato all’organizzatore, il contratto di pacchetto
turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la
fruizione del servizio. Su tale aspetto nulla ha previsto la legge per
una possibile estensione al voucher e tanto meno per i titoli di viaggio
e soggiorni dove non esiste una norma specifica come quella sopra
indicata.
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