Milazzo Politica : il gruppo consiliare "Diventerrà Bellissima" chiede la modifica dell'art.8 - Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali..
PREMESSO
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 29 ottobre 2020 è stato approvato il nuovo regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali e successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 24 dicembre 2020 è stata approvata la modifica dell’art. 8 – Rateizzazione del Regolamento sopracitato;
CHE con la legge n.160/2019 (legge di Bilancio 2020) all’art.1 con i commi da 784 a 845 è stata approvata la riforma della riscossione locale; CHE la ratio della riforma è quella di facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali;
VISTO CHE l’art.4 comma 2, del vigente Statuto Comunale che recita: “I Regolamenti sono predisposti ed approvati dalla Giunta, resi noti alla cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità con le stesse procedure previste per lo Statuto e sottoposte al Consiglio Comunale che li approva a maggioranza assoluta analizzate le eventuali attestazioni pervenute nei termini indicati dall’avviso pubblico che non deve essere inferiore a giorni 30, è stato cassato con deliberazione del consiglio comunale n.56 del 30 luglio 2018, affissa all’albo pretorio in data 7 agosto 2018 e successivamente pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n.38 del 31 agosto 2018 (n.10);
CONSIDERATO
CHE si rende necessario agevolare i cittadini che presentano difficoltà economiche finanziarie, soprattutto in questo particolare momento legato alla pandemia che ha colpito l’intera comunità nazionale e mondiale, al fine di consentire loro una modalità più agevole di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, modalità che consente una migliore dilazione dei pagamenti sui debiti.
CONSIDERATA
INOLTRE la grave crisi economica che da diversi anni investe la nostra Città e conseguentemente i nostri concittadini, in particolare tutto il settore turistico, commerciale, artigianale e professionale;
RILEVATO
CHE il regolamento comunale sulla riscossione delle Entrate Comunali è adottato nell’ambito della potestà regolamentare, di cui all’art.52 del D.Lgs. 446/97;
CHE il regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 29 ottobre 2020.
Visti
il D.Lgs n.446/1997;
il D.Lgs n.267/00;
il D.Lgs n.160/2019;
P R O P O N E
- di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di modifica dell’art.8 - Rateizzazione - del Regolamento Comunale relativo alla riscossione coattiva
delle Entrate Comunali, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 29 ottobre 2020 e modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 24 dicembre 2020, allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale;
- di disporre che copia del presente atto sia trasmessa al Concessionario per la Riscossione;
- di procedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dell’esecutività, attraverso l’inserimento telematico nell’apposita sezione del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, come stabilito dall’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in legge n.214/2011 e dalla nota prot. n.5343/202 del 06/04/2012;
- di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale del Comune di Milazzo;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000.
ART. 8 RATEIZZAZIONE
1. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta formale dell’utente, qualora lo stesso si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, comprese eventuali sanzioni ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di 72 rate;
2. la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria;
3. le somme dovute dovranno essere pagate in rate mensili, secondo il seguente schema:
UTENZE DOMESTICHE
- fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 50,01 e fino ad euro 3.000,00 fino ad un massimo di quaranta rate mensili (rata minima euro 50,00);
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 in rate mensili minimo di euro 100,00;
- oltre 6.000,01 fino al massimo di settantadue rate mensili minime di euro 100,00.
UTENZE NON DOMESTICHE
- per importi inferiori o uguale a 6.000,00 euro fino ad un massimo di trentasei rate mensili;
- per importi superiore a 6.000,00 euro fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
4. per usufruire del pagamento rateale, è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione dell’istanza presentata dall’utente.
5. le rate successive alla prima scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione;
6. su tali rate sono dovuti gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
7. con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro trenta giorni dal termine di presentazione del ricorso, su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. la procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione;
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa potrà essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensile a condizione che non sia intervenuta decadenza.
10. il mancato pagamento di n.2 rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. per la domanda di rateizzazione non è richiesta alcuna fideiussione bancaria e/o assicurativa;
12. la domanda di rateizzazione può essere fatta sia per tutti i tributi o entrate locali e sia per singolo tributo o entrate locali.
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