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Milazzo : Consiglio comunale approva importanti modifiche al regolamento idrico, ancora una " freccia all'arco" per la consigliera Fabiana Bambaci


Consiglio comunale approva importanti modifiche al regolamento idrico
Con 19 voti favorevoli e un solo astenuto , il consiglio ha approvato la modifica dell’articolo 9 del vigente regolamento per l’uso e la distribuzione dell’acqua potabile, proposto da un gruppo di consiglieri (prima firmataria Fabiana Bambaci).
Soddisfazioni per il gruppo "Innomarati della mia Città -Uniti " e della consigliera comunale , Dott,ssa Fabiana Bambaci , due lauree - per un emendamento che mette d'accordo tutti
Questo  il  coomentato su fb: " Questa sera è stata approvata in aula la proposta, che mi ha vista prima firmataria, di modifica dell'art. 9 comma 4 e dell'art. 30 comma 5 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e distribuzione dell'acqua potabile. Grande soddisfazione e profonda gioia".
L'intervento - proposto dalla neo consigliera Bambaci - è finalizzato ad andare incontro ai contribuenti che potranno ottenere una bollettazione quadrimestrale o addirittura bimestrale se forniranno agli uffici comunali un indirizzo Pec. Inoltre - che ci saranno agevolazioni anche nei subentri, sia in ordine di tempo che di pagamenti, visto che rispetto al passato non occorrerà versare più una tassa di 250 euro, bensì solo due marche da bollo per stipulare il contratto di subentro.
Apprezzamenti per l’iniziativa anche dall'opposizione - Lorenzo Italiano l’ha considerata rivolta a migliorare la gestione del servizio, andando anche incontro ai cittadini con diversi benefici,

Testo  della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Proposta di modifica dell' art 9 comma 4 e dell' art.30 comma 5 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile come modificato con j delibere di Consiglio Comunale n.11 del 08.02.2002 e n.22 del 17.03.2017.

I PROPONENTI Primo Firmatario Sebastiana Bambaci

Massimo Bagli ,Rosario Piraino, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino, Maria Magliarditi, Rizzo Francesco, Maria Sottile, Danilo Ficarra, Lydia Russo.

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con deliberazione Commissariale n. 16 del 07/04/2000, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 11 dell’08/02/2002 e n. 22 del 17/03/2017;

VISTO che con Decreto Legislativo n.118 del 2011 e con successive DecretoLegislativo n. 126 del 2014 di integrazione e correzione, èstata introdotta la riforma del Sistema contabile nelle Amministrazioni Locali;

CHE, nel rispetto dei principi contenuti nella già menzionata normativa, i comuni devono attivare tutte le misure necessarie dal punto di vista finanziario per l'acquisizione di risorse, in termine di cassa, per poter assolvere alle regolari obbligazioni assunte e daassumere;

CHE, a tal fine si è ritenuto opportuno e necessario attivare la procedura per il recupero dei canoni idrici relativi agli anni pregressi, mediante l'invio di note di costituzione in mora e diffida al pagamento di quantodovuto;

CHE, al riguardo, molti utenti e aziende commerciali, destinatarie delle note di costituzione in mora, hanno manifestato il disagio economico in cui versano e l'impossibilita oggettiva di assolvere al pagamento dovuto in termini brevi a causa della grave crisi che da alcuni anni sta investendo anche la nostracittadinanza;

ACCERTATO che il vigente regolamento comunale per l'uso ela distribuzione dell'acqua potabile, all'articolo 9 “Cessazione, trapasso o subentro di utenza” comma 4 così come modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'08/02/2002, prevedeche “l’utente subentrante che non regolarizza il subentro secondo le modalità del presente articolo entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della modificazione è sottoposto al pagamento di una sanzione di Lire 500.000 (Euro 258.23)”;

ACCERTATO che il vigente regolamento comunale per l'uso ela distribuzione dell'acqua potabile, all'articolo 30 “Pagamenti canoni, tariffe e contributi” comma 5 cosi come modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 11 dell’08/02/2002 e n. 22 del 17/03/2017, prevede che “Qualora le letture effettuate conducano alla predisposizione di un ruolo/lista di carico annuale, la riscossione delle relative fatture verrà effettuata in n. 3 rate alle scadenze mensili indicate nei bollettini. In caso di inadempienza nei pagamenti, il comune procederà, nelle forme di legge, all'invio del sollecito di pagamento all'utente moroso, con indicazione della data entro cui effettuare ii pagamento e l'avviso che, in difetto, l'Ufficio Acquedotto provvederà alla riduzione della fornitura;

RAVVISATA la necessità di intervenire per migliorare il rapporto con gli utenti e contestualmente salvaguardare gli interessi dell'Ente, certi che eventuali agevolazioni nella contrattualistica e nei pagamenti consentirà, con alta probabilità, una riscossione più efficace;

VISTO l'art. 4, comma 1 dello Statuto del Comune di Milazzo che così recita: “I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta anche l’esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.”

VISTO il vigente Statuto Comunale,

PROPONE DI

MODIFICARE il vigente regolamento comunale per l'uso e la distribuzione dell' acqua potabile come modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 11 dell’ 08/02/2002 e n. 22 del 17/03/2017, nei seguenti articoli:

il comma 4 dell'articolo 9 “Cessazione, trapasso o subentro di utenza” sarà formulato nel modo seguente: “l’utente subentrante, anche se non parente, deve regolarizzare il subentro entro il termine di 60 giorni, corrispondendo il pagamento di n.2 marche da bollo dell’importo previsto dalla normativa. In caso di separazione tra coniugi la voltura dovrà essere comunicata dall’avente diritto entro il termine di 90 giorni dalla sentenza di separazione, sarà a titolo gratuito previa necessaria allegazione del relativo provvedimento giudiziale in copia conforme. Chi non regolarizza il subentro secondo le modalità del presente articolo sopra indicate, dal verificarsi della modificazione, è sottoposto al pagamento di una sanzione di € 258,23 (euro duecentocinquantotto/23) oltre oneri di voltura. Nel caso di subentro tra eredi il termine per regolarizzare è 90 giorni dalla data di successione legittima, si precisa che il termine complessivo non potrà superare i 15 mesi dalla data della morte dell’ intestario. In ogni caso previsto il subentrante si farà carico del consumo dalla data di decorrenza del subentro;

il comma 5 dell'articolo 30 “Pagamenti canoni, tariffe e contributi” sarà formulato nel modo seguente: “Qualora le letture effettuate conducano alla predisposizione di un ruolo/lista di carico annuale, la riscossione delle relative fatture verrà effettuata in n. 3 rate alle scadenze mensili indicate nei bollettini. Se l’utente segnalerà a questo Ente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per domiciliare le notifiche del comune di Milazzo, la riscossione delle relative fatture verrà effettuata in n. 6 rate alle scadenze bimestrali indicate nei bollettini. In caso di inadempienza nei pagamenti, il comune procederà, nelle forme di legge, all'invio de! sollecito di pagamento all'utente moroso, con indicazione della data entro cui effettuare ii pagamento e l'avviso che, in difetto, l'Ufficio Acquedotto provvederà alla riduzione della fornitura;

in sede di prima applicazione della presente norma, per un periodo di 90 giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le attività di cui all'art. 9 del presente regolamento sono effettuate gratuitamente, salvo il pagamento dell'imposta di bollo. I subentri richiesti nel termine di cui sopra, ancorché tardivi, non sono assoggettati alla sanzione amministrativa di euro 258,23.

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